VALUTAZIONE DEL RISCHIO
e
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR)

 

La valutazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 rappresenta un obbligo non delegabile del datore di Lavoro.

Essa riguarda anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

E' anche obbligatorio, quando ne ricorre la presenza, valutare i rischi da interferenza, redigendo uno specifico documento ovvero il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza).

 

Scade il 31 dicembre 2008 il termine fissato dal Testo Unico per l'adeguamento

Scadono il 31 dicembre i termini per la revisione della valutazione dei rischi con i nuovi criteri fissati dal D. Lgs 81/2008, meglio noto come Testo unico sulla Sicurezza. Le novità del decreto riguardano i contenuti del documento e le modalità di effettuazione della valutazione.

I contenuti della valutazione dei rischivalutazione_riscio

Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, dovrà verificare che il documento contenga almeno:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti durante l’attività e i criteri adottati per valutarli;

  2. l’indicazione delle conseguenti misure di sicurezza adottate; <

  3. il programma di intervento per garantire nel tempo il miglioramento delle misure adottate;

  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale cui saranno assegnati soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;

  5. i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ove previsto del medico competetene;

  6. l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento

Il contenuto del documento di valutazione deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei vari punti del D. Lgs. 81/2008.

Nella valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro deve tener conto anche di quelli collegati allo stress “lavoro-correlato” secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenza di genere, di età e di provenienza da altri Paesi.

L’allegato 1 del Testo unico, riporta l’elenco delle gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fra le quali, al primo posto, risulta proprio il mancato aggiornamento o peggio la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

L’articolo 55 al comma 1 prevede l’arresto da quatto a otto mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per omessa o addirittura incompleta valutazione dei rischi.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Come si valutano i rischi?

I principi guida che occorre considerare nell’intero processo di valutazione dei rischi possono essere suddivisi in varie fasi.

  • Fase 1 - Individuare i pericoli e i rischi
    Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti ai rischi.

  • Fase 2 - Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
    Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, probabilità ecc.) e classificarli in ordine di importanza. È essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità.

  • Fase 3 - Decidere l’azione preventiva
    Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.

  • Fase 4 - Intervenire con azioni concrete
    Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità (probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure.

  • Fase 5 - Controllo e riesame
    La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un "quasi incidente".

Le valutazioni dei rischi possono riguardare casi particolari derivanti da

  • campi elettromagnetici in Bassa Frequenza sino a 100 kHz (già D. Lgs. 257/2007)

  • esplosione (già D. Lgs. 233/2003)

  • prodotti chimici (già D. Lgs. 25/2002)

  • polveri di legni duri (già D. Lgs. 66/2000)

  • pericoli di incendio (già D.M. 10/3/1998)

  • interferenza tra più soggetti presenti (DUVRI)